Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di legge è di introdurre nell'ambito della legge 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, un moderno sistema di «fair use», in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21, 41 e 42 della Costituzione.
      Con una opportuna modifica dell'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, viene prevista la libera riproduzione nonché la diffusione degli atti normativi, amministrativi e giudiziari (con le sole eccezioni stabilite dalla normativa vigente in materia di «privacy»), al fine di soddisfare il fondamentale diritto di informazione dei cittadini nei confronti delle attività dei pubblici poteri.
      Attraverso un'integrazione dell'articolo 64-quater della legge sul diritto d'autore saranno poi garantiti ai consumatori alcuni diritti minimi in materia di prodotti informatici. Sarà così assicurato il diritto dell'utente legittimo a ottenere gli aggiornamenti (upgrades) indispensabili al corretto funzionamento del programma informatico. Sarà, inoltre, assicurato il diritto ad avere le informazioni tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali o dei documenti informatici elaborati mediante l'utilizzazione lecita del programma, come pure il diritto di ricevere tutte le informazioni tecniche che possano garantire l'agevole conversione dei dati elaborati, in modo tale da salvaguardare il risultato delle proprie elaborazioni creative.
      Nell'articolo 65 della legge sul diritto d'autore è inserito il nuovo comma 2-bis, destinato a tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico, e perciò assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori. L'obiettivo è di garantire tutti

 

Pag. 2

quegli atti che non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate.
      Con specifico riguardo al diritto all'informazione, si può riflettere sulla particolare condizione in cui vengono a trovarsi oggi i disabili: queste persone risultano alle volte ingiustificatamente pregiudicate da un regime di protezione troppo rigoroso, che finisce per ostacolarle nel libero accesso a informazioni che appaiono essenziali per la loro stessa «dignità» di cittadini (articolo 3, secondo comma, della Costituzione). Per tali individui, costretti spesso all'immobilità, la libera utilizzazione di materiale reperibile su internet costituisce un valido supporto quotidiano al superamento dell'handicap, permettendo di ovviare alla mancanza di mobilità fisica con nuove e sempre più efficaci tecniche di comunicazione o di intrattenimento virtuale.
      Al fine di tutelare lo sviluppo di una libera cultura musicale, è, infine, esteso un diritto che finora aveva riguardato le sole bande dei corpi armati dello Stato (articolo 71 della legge sul diritto d'autore). La legge deve, invece, guardare benevolmente alla realtà delle esecuzioni amatoriali quando si tratti di attività realizzate senza finalità di lucro. Peraltro, tali esibizioni finiscono per favorire e accrescere la notorietà degli autori, piuttosto che danneggiarne i diritti.
 

Pag. 3